Accesso civico

ACCESSO DOCUMENTALE

La finalità dell’accesso documentale ai sensi della legge 241 del 1990 è di porre i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà – partecipative e/o oppositive e difensive – che l’ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari. Più precisamente, dal punto di vista soggettivo, ai fini dell’istanza di accesso ex lege 241 il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un «interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso».

La richiesta di accesso documentale può essere presentata dai soggetti titolari di un interesse diretto, è gratuita e va indirizzata all’Amministratore Unico di Ygea S.r.l. secondo le modalità sotto descritte.

Il regolamento è disponibile accedendo a questo link: Regolamento accesso agli atti

Modulo per la richiesta di accesso gli atti:

ACCESSO CIVICO

L’accesso civico è il diritto di chiunque di chiedere ed ottenere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di pubblicare sul sito istituzionale (art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33). La richiesta di accesso civico può essere presentata da chiunque, non deve essere motivata, è gratuita e va indirizzata al Responsabile della trasparenza, che ha l’obbligo di pronunciarsi su di essa.

Il responsabile della trasparenza è il Coordinatore Aziendale, dott.ssa Cristina Ciocca.

La richiesta può essere trasmessa all’indirizzo: responsabile.trasparenza@ygea.it

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO (F.O.I.A.)

L’accesso civico generalizzato è il diritto di chiunque di accedere ai dati, ai documenti e alle informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli che le amministrazioni sono obbligate a pubblicare, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, come individuati dalla normativa di riferimento (art. 5 comma 2 e art. 5 bis  del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33), che, nei sistemi anglosassoni è definita Freedom of Information Act (FOIA). La richiesta di accesso civico generalizzato può essere presentata da chiunque, non deve essere motivata, è gratuita e va indirizzata all’Amministratore Unico di Ygea S.r.l. secondo le modalità sotto descritte. Poiché l’accesso è previsto per richiedere dati / documenti / informazioni disponibili e identificati, la richiesta deve contenere tutti gli elementi utili alla loro identificazione.

L’accesso generalizzato non sostituisce l’accesso civico previsto dall’art. 5, comma 1 del decreto trasparenza. L’accesso civico rimane circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione e costituisce un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge, sovrapponendo al dovere di pubblicazione, il diritto del privato di accedere ai documenti, dati e informazioni interessati dall’inadempienza.

IN TUTTI I CASI il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall’amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

COME PRESENTARE LA RICHIESTA DI ACCESSO

Le  richieste possono essere trasmesse attraverso i relativi moduli e presentate:

  • per il solo accesso civico tramite posta elettronica all’indirizzo: responsabile.trasparenza@ygea.it
  • tramite posta elettronica certificata (PEC) all’attenzione dell’Amministratore Unico di Ygea S.r.l. all’indirizzo: ygea@legalmail.it
  • tramite posta ordinaria all’attenzione dell’Amministratore Unico di Ygea S.r.l., viale Oriano 20, 24047 Treviglio (BG)
  • con consegna diretta all’attenzione dell’Amministratore Unico di Ygea S.r.l., presso la sede legale di Ygea S.r.l. viale Oriano 20, 24047 Treviglio (BG)

La richiesta potrà essere sottoscritta:

  • con firma digitale;
  • con firma autografa sulla stampa del modello, avendo cura di allegare copia di un documento di identità

La Società è tenuta a dare riscontro alla richiesta con un provvedimento espresso entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della stessa. Tale termine può essere sospeso, nel caso siano individuati soggetti controinteressati, fino al loro pronunciamento, che può avvenire entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di adozione di un provvedimento di diniego (totale o parziale) dell’accesso o di differimento, il richiedente può presentare istanza di riesame al Responsabile per la trasparenza, che decide con provvedimento entro 20 giorni.

In alternativa, il richiedente può presentare ricorso al TAR territorialmente competente entro 60 giorni oppure al Difensore Civico Regionale, che si pronuncia entro 30 giorni.

REGISTRO DEGLI ACCESSI

Alla data dell’ultimo aggiornamento non è pervenuta alcuna richiesta di accesso agli atti

Allegati
Linee Guida ANAC Accesso Civico Generalizzato 11/07/2023 (586.76 KB)
modulo accesso civico 27/08/2021 (41 KB)
modulo accesso documentale 27/08/2021 (44.5 KB)
modulo accesso generalizzato 27/08/2021 (43.5 KB)
Registro degli accessi 27/08/2021 (9.21 KB)

Data di creazione: 28/07/2021
Data di ultima modifica: 11/07/2023